Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si colloca tra le esigenze dell’impresa e l’interesse alla stabilità del rapporto di lavoro. Il legislatore gode di una certa discrezionalità nel fissare i presupposti di legittimo ricorso al licenziamento economico; ciò spiega perché lo studio di tale fattispecie è necessario per definire il grado di tutela riconosciuto dall’ordinamento alla stabilità nel rapporto di lavoro. L’effettivo grado di stabilità può essere individuato solo attraverso lo studio dei presupposti che consentono la legittima intimazione del licenziamento per giustificato motivo economico. Le ultime riforme non hanno introdotto novità di rilievo nella definizione delle fattispecie di licenziamento e, pertanto, è stato necessario porre alla base dello studio, sulla normativa che fissa i presupposti di ricorso al licenziamento economico, l’osservazione del modo in cui viene applicata dal giudice. La nozione di licenziamento per motivi economici rinvia a concetti aperti: la produzione, l’organizzazione, l’iniziativa economica, che presentano un contenuto variabile, la cui definizione è demandata all’autorità giudicante.

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